STUDIO BELVEDERE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

 

 

 

 

                                                              Milano, 4 dicembre 2002

 

 

 

                                                              Spettabile

(a mani)                                                consulta regionale lombarda

(anticipata via fax)                               degli ordini degli architetti

                                                              Via Solferino n. 19

                                                               20121    M I L A N O                      

            (fax 02/63618903)

 

 

      

Oggetto: Iniziativa congiunta in merito all’applicazione della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 4 aprile 2001

 

La problematica posta alla base del quesito del 21 novembre scorso, a mio giudizio, involge due problematiche giuridiche:

-         da un lato, occorre stabilire come vada interpretato il comma 12-ter dell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002 n. 166;

-         dall’altro, occorre accertare se la produzione e la diffusione di un prodotto informatico volto ad agevolare l’applicazione della tariffa fissata con il decreto ministeriale 4 aprile 2001 costituisca un’intesa preordinata ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno di una parte rilevante del mercato, cioè un’attività vietata dall’articolo 2.2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e come tale punibile con le sanzioni stabilite dall’articolo 15 della medesima legge.

 

Ritengo infatti che nessuna infrazione sarebbe comunque addebitabile agli Ordini professionali, se effettivamente la tariffa poc’anzi citata fosse da applicare per legge, e se il previsto prodotto informatico si limitasse a dare corretta applicazione a tale tariffa.

 

1) Per quanto riguarda l’interpretazione del comma 12-ter dell’articolo 17 della legge n. 109/1994, sono dell’opinione che, per ragioni di chiarezza, valga anzitutto la pena di ricostruire per sommi capi le intricate vicende giuridiche intervenute in proposito.

Con l’articolo 6 della legge 18 novembre 1998 n. 415 venivano introdotti nell’articolo 17 della legge n. 109/1994 i commi 14-bis e 14-ter.

Il comma 14-bis stabiliva che “i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia … determina con proprio decreto … Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori … e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto …, nonché per le attività del responsabile del procedimento e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza”.

Il comma 14-ter, a sua volta, disponeva che, “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore”.

Il Ministro di grazia e giustizia dava attuazione al contenuto del comma 14-bis attraverso l’adozione del decreto in data 4 aprile 2001, che però ben presto veniva impugnato davanti al T.A.R. Lazio tanto da alcuni Ordini professionali, i quali lamentavano fra l’altro di non essere stati interpellati dal Ministero, quanto da alcune Amministrazioni pubbliche.

Tali ricorsi venivano discussi e decisi dal Tribunale all’udienza del 22 maggio 2002.

Nell’attesa del deposito delle relative sentenze, in data 17 luglio 2002 il Parlamento approvava in via definitiva la legge 1° agosto 2002 n. 166, il cui articolo 7 introduceva nel testo dell’articolo 17 della legge n. 109/1994 il comma 12-ter, il quale fissava le seguenti regole:

- “il Ministro della giustizia … determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate”;

- “i corrispettivi sono minimi inderogabili” e “ogni patto contrario è nullo”;

- “fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001”.

Prima della promulgazione della legge e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, veniva peraltro pubblicata la sentenza n. 6552 del 23 luglio 2002, mediante la quale il T.A.R. Lazio decideva di annullare il decreto ministeriale del 4 aprile 2001, per il fatto che alcuni degli Ordini professionali interessati non erano stati interpellati dal Ministero prima dell’adozione dello stesso.

Nonostante questo, la legge n. 166/2002 è stata ugualmente promulgata, ed è entrata in vigore il 18 agosto 2002.

In conseguenza di ciò, sono state sostenute interpretazioni antitetiche del comma 12-ter in esame:

-         con circolare in data 17 settembre 2002 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, facendo leva anche su un comunicato stampa del Governo, ha sostenuto che, “essendo indubbia la prevalenza della fonte legislativa rispetto a qualunque sentenza amministrativa, oggi può dirsi che grazie alla norma di salvaguardia contenuta nel comma 1 dell’art. 7 della l. 166/2002 restano salve le previsioni tariffarie contenute nel D.M. 4 aprile 2001, fino alla revisione degli onorari prevista dal nuovo comma 12 ter dell’art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici”;

-         con nota in data 27 settembre 2002 il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha dal canto suo sostenuto che il comma in esame “… ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria. Si tratta di un rinvio di carattere materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l’avvenuta caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo”;

-         l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici invece, con determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, seppur con toni non molto convinti ha anzitutto chiarito che “… potrebbe sostenersi sia che il richiamo al decreto indicato contenuto nell’ultimo periodo del comma 12-ter … abbia comportato una sorta di legificazione dello stesso su cui non può aver inciso la sentenza di annullamento del Tar, con la conseguenza della sua perdurante applicazione fino all’emanazione del nuovo previsto decreto interministeriale, sia l’inconfigurabilità di una legificazione, per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all’entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia”, dopo di che ha concluso che “a preferire tale ultima soluzione interpretativa sembra indurre il fatto che la legge 166/2002, pur avendo inserito nell’art. 17 della legge quadro il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 12-bis (che è poi quello annullato dal Tar), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949 n. 143”;

-         con accenti decisamente trionfalistici, infine, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha emanato la circolare del 30 ottobre 2002 mediante la quale, facendo leva sulla determinazione testé riportata, ha concluso che “malgrado l’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002 …, che dispone l’applicazione del decreto 4 aprile 2001 fino all’approvazione del nuovo decreto sulle tariffe professionali, non è stato modificato il quadro normativo, in riferimento all’annullamento operato dal TAR”.

 

Come si può facilmente constatare da questo sintetico riassunto, la soluzione della problematica giuridica prodotta dall’insolito intrecciarsi della legge con la decisione del T.A.R. Lazio è tutt’altro che agevole, tanto più che ovviamente non sono ancora rinvenibili precedenti giurisprudenziali che possano fornire un attendibile orientamento interpretativo.

 

Pur con tutte le riserve del caso, comunque, mi pare che si possano anzitutto fissare alcuni capisaldi utili per prospettare una corretta soluzione del problema.

 

Mi sembra evidente anzitutto, e non mi pare il caso di spendere troppe parole al riguardo, che il decreto cui fa rinvio il comma 12-ter è un provvedimento autonomo e distinto dal decreto cui fa rinvio il comma 14-bis: da un lato, infatti, sarebbe stato assurdo introdurre una nuova disposizione per confermare semplicemente una norma già esistente, mentre dall’altro non può sfuggire la diversità degli effetti e degli stessi contenuti dei due decreti.

 

Del resto, che si tratti di due diversi decreti risulta confermato dal fatto che, per espressa disposizione del comma 12-ter, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto si sarebbe dovuta dare applicazione a quello del 4 aprile 2001.

 

In parole povere, dunque, ai sensi di tali commi il Ministro della giustizia è tenuto ad adottare due differenti decreti, aventi ciascuno un diverso contenuto.

 

Mi sembra altrettanto evidente che la disciplina transitoria dettata dal comma 12-ter in relazione al decreto previsto dallo stesso, è diversa da quella dettata dal comma 14-ter in relazione al decreto previsto dal comma 14-bis: il primo, infatti, stabilisce che “fino all’emanazione del decreto [previsto dal medesimo comma] continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001”, mentre il secondo dispone che, “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore”.

 

In considerazione di quanto sopra, dunque, sono dell’opinione che il regime transitorio dettato dal comma 14-ter non possa essere applicato alla fattispecie disciplinata dal comma 12-ter, in quanto per quest’ultima è prevista una propria specifica regolamentazione.

 

Anche per questa ragione non mi pare particolarmente convincente la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 16 ottobre 2002.

 

Al di là dell’evidente errore riscontrabile in tale determinazione (l’articolo 14-ter fa riferimento al decreto previsto dall’articolo 14-bis, e non dall’articolo 12-bis), dal momento che la legge n. 166/2002, introducendo il comma 12-ter, ha previsto un decreto ministeriale nuovo ed autonomo rispetto a quello di cui al citato comma 14-bis, e dal momento che per tale nuovo decreto ha dettato una normativa transitoria altrettanto nuova ed autonoma rispetto a quella dettata dal comma 14-ter, non si vede per quale ragione avrebbe dovuto sopprimere quest’ultimo comma.

 

Questo senza contare che, se il comma 12-ter avesse regolamentato in maniera diversa la materia già disciplinata dal comma 14-ter, la sua entrata in vigore  avrebbe automaticamente comportato l’abrogazione di quest’ultimo “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale), e quindi la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici risulterebbe comunque poco convincente.

 

Del resto, che la decisione di un Tribunale Amministrativo possa modificare il contenuto di una disposizione di legge, risulta decisamente contrario ad ogni canone interpretativo delle norme giuridiche.

 

E questo tanto più, in quanto nel caso specifico il Tribunale aveva espressamente concluso la propria sentenza affermando che “resta salvo, peraltro, nelle more del nuovo procedimento che dovrà essere condotto nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, il potere discrezionale dell’Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia, … a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto …” in quella sede annullato.

 

Se la stessa sentenza del Tribunale ha riconosciuto al Ministro la possibilità di avvalersi del decreto del 4 aprile 2001 anche dopo il suo annullamento al fine di regolamentare proprio la materia per cui esso era stato illegittimamente adottato, non si vede per quale ragione il Parlamento non potrebbe essersene avvalso per disciplinare ex novo una differente materia.

 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, sono dell’opinione che il comma 12-ter in esame vada interpretato applicando il criterio fondamentale (che purtroppo da qualche tempo viene troppo spesso dimenticato) a tal fine sancito dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

 

Il significato delle parole contenute nel comma 12-ter è assolutamente chiaro ed indiscutibile: nell’attesa del nuovo decreto previsto dalla norma, si deve continuare ad applicare il decreto del 4 aprile 2001, e non le previgenti tariffe professionali.

 

Altrettanto chiara appare l’intenzione del legislatore: ben sapendo che il decreto del 4 aprile 2001 era già stato sottoposto alla decisione del Tribunale (e magari avendo conosciuto in anteprima il contenuto di tale decisione), il legislatore ha voluto comunque confermarne l’applicabilità in via transitoria, nell’attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.

 

In concreto, la successione degli eventi ha fatto sì che l’entrata in vigore della legge n. 166/2002 abbia reso applicabile (a specifici fini) un provvedimento amministrativo nel frattempo annullato dal giudice, ma una tale circostanza non è sconosciuta al nostro ordinamento giuridico, giacché effetti analoghi ha prodotto per esempio l’articolo 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431, il quale ha sancito l’applicabilità  dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto ministeriale 21 settembre 1984 in precedenza contestati dal T.A.R. Lazio.

 

Pur con le già richiamate riserve, dunque, ritengo di poter concludere che, ai sensi del comma 12-ter dell’articolo 17 della legge n. 109/1994, fino all’emanazione del decreto ivi previsto i corrispettivi delle attività di progettazione e direzione lavori andranno quantificati applicando “quanto previsto” nel decreto ministeriale del 4 aprile 2001, così come espressamente stabilito dalla norma di legge.

 

2) Se esatta, questa conclusione dovrebbe escludere a priori che la diffusione di un prodotto informatico finalizzato ad agevolare l’applicazione della tariffa contenuta nel citato decreto possa essere considerata come violazione del divieto sancito dall’articolo 2 della legge n. 287/1990: tale iniziativa, infatti, si tradurrebbe in un mero apporto collaborativo dell’Ordine, preordinato ad agevolare l’applicazione di una tariffa comunque obbligatoria per legge, e quindi non potrebbe essere qualificata come “intesa” volta ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

 

Vista la delicatezza della questione, tuttavia, appare sicuramente opportuno operare con la massima cautela.

 

A tal fine può essere senz’altro utile individuare i comportamenti che, in precedenti occasioni, sono stati ritenuti significativi per configurare un’intesa contraria alle norme che salvaguardano la libera concorrenza.

 

A tal fine appare possibile prendere spunto in particolare dal provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 10245 del 20 dicembre 2001, riguardante proprio il comportamento tenuto da alcuni Ordini degli architetti e degli ingegneri.

 

Premesso che “gli accordi e le pratiche concordate, di cui all’art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287, sono sanzionate come illecite a prescindere dal loro effetto anticoncorrenziale e quindi anche laddove comportino il solo pericolo di determinare un simile effetto” (Corte d’Appello di Milano, 16 giugno 2000), e che “la raccomandazione rivolta da un ordine professionale ai propri iscritti di applicare un sistema tariffario elaborato in seno alla categoria costituisce una forma di coordinamento della condotta economica delle imprese che si riconoscono nell’ordine medesimo, in violazione dell’art. 2 comma 2 lett. a), l. n. 287 del 1990” (T.A.R. Lazio, Sezione I, 28 gennaio 2000 n. 466), il citato provvedimento dell’Autorità garante ha ritenuto illecito un comportamento caratterizzato dai seguenti connotati:

a)      la consapevolezza di porre in essere atti finalizzati a promuovere l’applicazione generalizzata di tariffe più elevate di quelle previste dalla legge;

b)      l’adozione di diffide, intese a vietare ai propri iscritti di praticare tariffe inferiori a determinate soglie;

c)      l’applicazione di sanzioni nei confronti degli iscritti non rispettosi di dette diffide;

d)      l’emanazione di diffide intese a vietare ai propri iscritti di partecipare a gare che prevedano la corresponsione di compensi inferiori a quelli indicati dagli Ordini;

e)      l’invio di richieste di spiegazioni e di convocazioni, e l’avvio di procedimenti disciplinari, nei confronti di iscritti non rispettosi di queste ultime diffide;

f)        lo svolgimento, nei confronti delle amministrazioni appaltanti, di attività finalizzate a rendere efficaci i provvedimenti di cui sopra, come per esempio:

-         invio di richieste intese a conoscere preventivamente ed a concordare il testo dei bandi;

-         invio di richieste di modificare i bandi aventi contenuto non coerente con la posizione degli Ordini con l’avvertenza che, in caso contrario, gli iscritti sarebbero stati diffidati dal partecipare alla gara;

-         trasmissione delle diffide inviate in tal senso agli iscritti, e ritiro delle stesse in caso di modifica dei bandi;

-         invio di diffide alle stesse amministrazioni appaltanti;

-         invio di richieste degli elenchi degli iscritti partecipanti alle gare.

 

Alla luce di quanto sopra, sono dell’opinione che l’iniziativa di cui si tratta non potrà essere fondatamente considerata “anticoncorrenziale”, se ci si limiterà ad inviare alle amministrazioni interessate il prodotto informatico in corso di predisposizione, corredandolo di una lettera mediante la quale vengano adeguatamente illustrate sia le problematiche insorte in merito all’applicazione dell’articolo 7.12-ter della legge n. 109/1994, sia le ragioni giuridiche che inducono a ritenere applicabile la tariffa approvata con il decreto ministeriale 4 aprile 2001, e venga proposto l’uso del CD esclusivamente come strumento preordinato ad una più agevole applicazione di tale tariffa.

 

Va da sé che, in caso di mancata applicazione della citata tariffa, per evitare accuse di comportamento “anticoncorrenziale” non resterà che proporre ricorso davanti alla competente autorità giudiziaria, così da promuovere una pronuncia che possa finalmente fare chiarezza sulla problematica in esame.

 

Cordiali saluti.

 

(Walter Fumagalli)