Linee guida per la formazione continua: le osservazioni di Consulta AL per la revisione

Gli Ordini territoriali aderenti a Consulta AL sintetizzano, attraverso il Gruppo di Lavoro Formazione permanente, lauree e tirocini, alcuni punti fermi e alcune note utili per la predisposizione della proposta di modifica, in corso di elaborazione nel Gruppo di Lavoro nazionale, delle Linee guida per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo approvate nel 2019 per il triennio 2020-22.

La revisione dovrà tenere presente il principio che ha determinato l’obbligo di formazione continua per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori: la necessità di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale (Articolo 7 DPR 137/2012). Tale concetto è riaffermato dal Regolamento approvato dal Cnappc nel 2013, nella cui premessa (Articolo 1) si chiarisce che la formazione continua è finalizzata a migliorare le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente.

Alla luce di questi elementi di principio è compito del sistema ordinistico, e in particolare del Cnappc in coordinamento con gli Ordini territoriali, trovare le soluzioni che consentono di adempiere alle disposizioni di legge, confermando che la formazione continua deve necessariamente essere di qualità e contribuire al migliore svolgimento della professione.

D’altra parte occorre valutare le problematiche che hanno interessato gli iscritti e il sistema ordinistico negli ultimi trienni, soprattutto con riguardo alle questioni di deontologia professionale ad essi collegati. Questi aspetti andranno risolti soprattutto in sede di revisione del Codice deontologico, anche se, all’interno della revisione delle Linee Guida della formazione, la diminuzione del numero di crediti imposti per il triennio potrebbe favorire una maggiore adesione all’adempimento dell’obbligo formativo.

 

I punti critici, per Linee Guida chiare e senza equivoci

Proprio in ragione delle premesse, riteniamo che la revisione delle Linee Guida non possa contenere meccanismi che consentano di aggirare l’obbligo formativo, assegnando crediti formativi fittizi come quelli derivanti direttamente dall’attività professionale o esonerando particolari tipologie di professionisti, senza una motivazione adeguata e rispondente ai criteri di qualificazione del lavoro professionale.

Consulta AL ritiene importante che le nuove Linee Guida non diano origine a equivoci e ribadiscano con chiarezza il fatto che ogni professionista si debba aggiornare continuativamente attraverso una formazione definita e accreditata, indipendentemente dal campo di attività e dal ruolo.

Nello specifico, rispetto al testo di revisione che abbiamo potuto visionare, proponiamo di:

  • stralciare o ridefinire la nuova lettera ‘h’ del punto 5.4 (versione Rev. 7, pagina 11: “attività particolari non definite nei precedenti punti e specificatamente individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi cfp per ciascuna attività e le modalità di accreditamento - massimo 10 CFP nel triennio”). Per come è scritta, introduce un’eccessiva discrezionalità, foriera di disomogeneità nelle definizioni dell’obbligo formativo sul territorio. Andrebbero specificati i limiti delle “attività particolari” individuate dai singoli Ordini territoriali tramite motivata delibera, ad esempio stabilendo i campi di queste attività da accreditare, siano esse derivanti da attività formative o di ricerca accademica, connesse a scuole di formazione, o, ancora, a corsi di specializzazione
  • riformulare, con più attenzione all’attuale situazione, la modifica del punto 4 (versione Rev. 7, pagine 5-6: “l’Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l’aggiornamento della situazione formativa. L’unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal Cnappc”, le modifiche sono sottolineate), in cui si afferma che l’unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal Cnappc. Questa imposizione pare una forzatura, in un periodo in cui lo strumento che il Cnappc è obbligato a mettere a disposizione degli Ordini non è ancora pienamente funzionante. Sembra più corretto, anche alla luce dei provvedimenti sulla formazione definiti dal e col Ministero, scrivere che: “Il Cnappc organizza e gestisce la piattaforma nazionale della formazione continua. Gli Ordini, anche nel caso di utilizzo di altre piattaforme, si coordinano con la piattaforma nazionale, in modo che sia garantita la visione della completa situazione formativa dei singoli iscritti”.

06 Dicembre 2022

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