Competenze professionali ingegneri e architetti su opere di urbanizzazione primaria

OGGETTO: Circolare CNI 581/2020 “Competenze professionali ingegneri e architetti - sentenza TAR Lazio, 25 maggio 2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.” - Ordinanza del Consiglio di Stato 4133/2020 che sospende l’efficacia della sentenza del Tar Latina

 

Con la circolare in oggetto il CNI ha trasmesso a tutti i propri ordini territoriali la recente sentenza del TAR Latina sottolineando che il giudice amministrativo, in tale circostanza ha ribadito l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Ha altresì incautamente raccomandato di realizzare la più ampia diffusione della suddetta circolare tra gli enti e le istituzioni presenti nel proprio ambito territoriale nonostante il riferimento fosse una sentenza non definitiva, per di più impugnata al Consiglio di Stato dal Comune di Supino.

A conferma dell’intempestiva azione del CNI si segnala con la presente che con ordinanza 4133/2020 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Latina affermando il principio che “non appaiono del tutto destituite di fondatezza le deduzioni del Comune appellante volte ad affermare che, al pari degli ingegneri, sarebbero competenti per il progetto in esame anche gli architetti, atteso che l’intervento ricadrebbe all’interno della perimetrazione urbana”.

Il Consiglio di Stato, all'evidenza, ha tenuto in considerazione la costante giurisprudenza in materia, che il CNI ha omesso di indicare nella sua circolare, secondo cui:

- Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell’11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che “rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati”, aggiungendo, già nel 1984, che “la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica”;

- il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha specificato che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto;

- sempre il Consiglio di Stato in altre pronunzie (cfr. sentenze V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez. V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), ha stabilito che “spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo”;

- la giurisprudenza amministrativa ha specificato che “la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati” e quindi limitata, evidentemente, all’ambito urbano (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92);

- secondo la Suprema Corte di Cassazione, la tesi in base alla quale “la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all’architetto […] è infondata: anzitutto deve rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere” e inoltre “se sussiste una competenza professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154);

- come riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 del 1982 dal Ministero di Grazia e Giustizia che è l'organo cui compete per legge (art. 57 del R.D. 2537/1925) l'alta vigilanza sugli Ordini Professionali:

a) In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l’espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio

b) i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, all’approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l’architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche

c) rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto

Dalla disamina di tale giurisprudenza, si evince chiaramente che le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc.), se in ambito urbano, rientrano in quanto tali nell’ampia accezione di “opere civili”, e quindi tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto.

E il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 4133/2020 del 10 luglio 2020, che sospende l’efficacia della sentenza del Tar Latina 170/2020, ha inteso confermare tale orientamento. Ne deriva che tutte le valutazioni e considerazioni della Circolare CNI 581/2020 sono parziali e distorte, non corrispondono a quanto ritenuto dalla giurisprudenza, e sono riferite ad una sentenza non definitiva, che il giudice di secondo grado ha già ritenuto non essere fondata.

Ne deriva, in conclusione, che le attività relative ad opere di urbanizzazione primaria, all’interno del tessuto urbano possono, senza dubbio alcuno, essere espletate anche da architetti. Si invitano gli Ordini in indirizzo di divulgare la presente circolare ai propri iscritti, agli enti e istituzioni territoriali e di segnalare al CNAPPC eventuali tentativi di limitazione delle competenze ordinamentali afferenti alla nostra professione.

28 Luglio 2020

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