La necessità di contenimento del contagio da Coronavirus ha portato, nel fine settimana del 21 e 22 marzo, a una modifica in senso restrittivo delle misure già in vigore. Hanno emanato ordinanze e decreti la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri dell’Interno e della Salute.
In ordine cronologico sono le seguenti:
Regione Lombardia: Ordinanza 514 del 21 marzo 2020, valida dal 22 marzo fino al 15 aprile.
Particolarmente significativi anche per l’attività degli architetti sono gli articoli 5, 11 e 15 del comma a):
∎ l’articolo 5 sospende “presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente”.
∎ l’articolo 11 stabilisce che “sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”, nonostante quanto stabilito dal DPCM 22 marzo 2020.
∎ l’articolo 15 dispone “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”.
Ministero dell’Interno e Ministero della Salute: Ordinanza 22 marzo 2020
Dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Presidenza del Consiglio dei Ministri: DPCM 22 marzo 2020, valido fino al 3 aprile
Il comma a) dell’articolo 1 dispone che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1. Le attività professionali non sono sospese”. L’Allegato 1 indica, al numero 71, le attività degli studi ai architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche.