Contributi minimi Inarcassa: deroga entro il 31 maggio

C’è tempo fino al 31 maggio per la richiesta di derogare al versamento dei contributi minimi soggettivi obbligatori a Inarcassa per gli architetti che per il 2019 prevedono di conseguire redditi professionali inferiori a 16.138 euro.
La deroga, stabilita dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale Previdenza, permette di versare un contributo soggettivo del 14,5% calcolato sul solo reddito effettivamente prodotto entro il 31 dicembre 2019 senza perdere il diritto ai servizi di assistenza, al riscatto degli anni di laurea o di servizio militare o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Le scadenze generali rimangono le stesse, con le due rate di fine giugno e fine settembre in cui sarà richiesto il pagamento dei soli contributi integrativo e di maternità.
Il Regolamento stabilisce anche che si possa ricorrere a questa possibilità per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi, nell’arco della vita lavorativa. 

Requisiti

  • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta
  • non essere pensionando o pensionato Inarcassa
  • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni
  • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte

 

Presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso Inarcassa On Line, dove potrà essere trovare nel menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Modalità di pagamento
Se il reddito dichiarato entro il 31 ottobre 2020 (Dichiarazione dei 2020 relativa al 2019) risulterà inferiore a 16.138 euro, il MAV generato calcolerà esclusivamente il 14,5% sui redditi effettivamente percepiti.
Qualora il reddito dichiarato si rivelasse invece uguale o superiore a 16.138 euro, il MAV generato conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e non versato per la richiesta della deroga.
In entrambe le situazioni, la scadenza per il saldo è fissata al 31 dicembre 2020.

Effetti sull’anzianità contributiva
L’accesso alla deroga ridurrà anche l’anzianità contributiva in modo proporzionale a quanto versato, ma è possibile, entro cinque anni dal momento dell’utilizzo, richiedere il riscatto delle quote non corrisposte e il relativo recupero dell’anzianità contributiva.

inarcassa.it 

10 Maggio 2019

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