Chiusura secondo triennio formativo (2017-2019)

Il 31 dicembre 2019 si chiude il secondo triennio formativo (2017-2019). Dal 2014 tutti gli iscritti agli Ordini provinciali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori hanno l’obbligo di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” per “garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale” (articolo 7 del dpr 137/2012).
L’articolo 4 delle “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” stabilisce, in attuazione del “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” (articoli 1 e 5) per gli iscritti l’obbligo di “acquisire nel triennio formativo 60 cfp di cui 12 cfp derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche”.

Inosservanza dell’obbligo
L’inosservanza di tale obbligo costituisce illecito disciplinare la cui gestione, comprensiva di 6 mesi di ravvedimento operoso, è esplicitata nell’articolo 8 delle “Linee guida”:
“Alla scadenza del triennio formativo l’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo”. il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell’art. 41 comma 6 del Codice deontologico”.

Sanzioni
Le sanzioni sono indicate nell’articolo 9, comma 2, del Codice Deontologico in vigore dall’1 settembre 2017:
La mancata acquisizione:
1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del 20% (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura
2. di un numero di crediti superiore al 20% comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo”.

Altre attività con cui ottenere cfp
Per aiutare gli architetti nell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dalla legge, si ritiene utile ricordare che i cfp non sono conferiti solo da corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop e tavole rotonde accreditati, ma è possibile ottenerne tramite autocertificazione anche dalle seguenti attività (per un massimo di 15 per ogni triennio):
- mostre, fiere e altri eventi assimilabili negli ambiti di architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza; gestione della professione; discipline ordinistiche; sostenibilità; storia, restauro e conservazione; strumenti, conoscenza e comunicazione; urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio (1 cfp per ogni attività)
- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione)
- viaggi di studio organizzati o promossi dagli Ordini e/o Associazioni di iscritti e/o Federazioni di Ordini territoriali (1 cfp per ogni giorno di visita)
Consulta AL affianca gli Ordini nel ricordare a tutti gli architetti di verificare la propria situazione formativa e il proprio monte crediti sulla piattaforma IM@TERIA e ricorda, in caso di situazioni problematiche, la scadenza finale per il semestre di ravvedimento operoso, fissata al 30 giugno 2020.

Esoneri
Secondo l’articolo 7 delle “Linee guida” sono possibili solo presentando domanda motivata e documentata al Consiglio dell’Ordine, che può deliberare l’esonero, anche parziale in specifici casi:
- maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di 20 cfp per ciascuna maternità, paternità e adozione nel triennio, compresi i 4 cfp nelle discipline ordinistiche
- malattia grave e infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980)

Possono essere esonerati anche gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni. Per farlo devono presentare all’Ordine una dichiarazione in cui si affermi di: non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; non essere iscritto a Inarcassa, né soggetto al relativo obbligo; non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Sono esonerati anche gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo e 70 anni compiuti.

16 Dicembre 2019

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